Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3421 del 23 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio di poteri da parte delle forze di polizia, sia di natura preventiva che preprocessuale, invasivi della libertà personale al di fuori dell'ambito di “eccezionali” fattispecie procedimentali — i cui parametri di eccezionalità ed urgenza, che ne giustificano la compatibilità con l'art. 13 della Costituzione, ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione — è astrattamente inquadrabile nel reato di sequestro di persona e non in diverse norme incriminatrici quali quelle racchiuse negli artt. 606 o 609 c.p. che postulano l'esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono.

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