Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16686 del 8 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Correttamente il gestore di un bar č ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualitą di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.

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