Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13710 del 26 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice che decide sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una volta escluso, sulla base degli atti, che debba essere pronunciato proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., non può successivamente dichiarare estinto per prescrizione il reato nella fase in cui valuti positivamente l'accordo concluso fra le parti in ordine al riconoscimento di attenuanti e al conseguente loro bilanciamento, accordo finalizzato alla determinazione della pena da infliggere in concreto e non già ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale.

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