Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11638 del 23 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro di persona, la norma incriminatrice sanziona qualsiasi condotta che produca l'effetto di escludere o limitare la libertą di movimento della persona offesa, anche se tale evento costrittivo sia solo indirettamente voluto. Ne deriva che si ravvisa anche il delitto di cui all'art. 605 c.p. nel caso in cui l'agente contestualmente commetta con violenza e minaccia anche un altro reato che rappresenta lo scopo della privazione della libertą altrui, purché questa duri pił del tempo occorrente alla sua commissione. (Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che fosse configurabile il concorso fra il reato di sequestro di persona e le lesioni personali nella condotta del soggetto che aveva fatto salire sulla vettura l'offeso con l'inganno impedendogli poi di allontanarsi al fine di percuoterlo in luogo appartato, sottolineando che la privazione della libertą era iniziata prima del tempo strettamente necessario a cagionargli le lesioni).

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