Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8107 del 7 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'ambito non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell'avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale.

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