Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5443 del 4 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di sequestro di persona, non ha alcuna rilevanza lo scopo perseguito dall'agente, con la conseguenza che il fine di esercitare un preteso diritto non esclude l'elemento soggettivo del sequestro di persona che, peraltro, ricorrendone i presupposti, può concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

(massima n. 2)

L'elemento materiale del reato di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica e di locomozione. Non si richiede una privazione assoluta, essendo sufficiente anche una relativa impossibilità di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento, né alcun rilievo assume, da una parte, la maggior o minore durata della limitazione, purché questa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, e, dall'altra parte, la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi. Il reato, infatti, è configurabile anche quando il soggetto passivo riesca a riappropriarsi della propria libertà, dopo una privazione giuridicamente apprezzabile che segna il momento consumativo del sequestro.

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