Cassazione penale Sez. II ordinanza n. 1217 del 4 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva sono esclusivamente quelle che operano successivamente al passaggio in giudicato della condanna, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione del reato i cui effetti estintivi operano soltanto in relazione al decorso del tempo durante la fase di cognizione, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale compimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può avere effetto.

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