Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12048 del 23 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 c.p.p., al giudice non č consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilitā penale dell'imputato essendovi incompatibilitā logica fra l'affermazione di responsabilitā e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilitā penale.

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