Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1687 del 11 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) l'evento deve essere ingiusto in sé, e non come riflesso della violazione di norme o dell'omessa astensione da parte del pubblico ufficiale. Tale ingiustizia intrinseca va ravvisata quando la persona favorita abbia conseguito un accrescimento della propria posizione patrimoniale contra ius. I due elementi della illegittimità della condotta e della ingiustizia dell'atto sono dunque distinti: e se in concreto la compresenza di tali elementi corrisponde all'id quod plerumque accidit, ciò non esime dall'obbligo di verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi. Ne consegue che il sindacato penale posto in atto ex art. 323 c.p. deve fondarsi sulla individuazione di un provvedimento incontestabilmente dovuto, rispetto al quale il diverso non conforme provvedimento adottato appaia, altrettanto incontestabilmente, illegittimo. (Nella fattispecie, relativa all'assegnazione in una causa di separazione, dell'alloggio familiare ad un coniuge piuttosto che all'altro, la Corte ha negato che l'incriminato provvedimento del giudice fosse incontestabilmente contra ius, proprio in quanto non sussistevano i presupposti giuridici per ritenere incontestabilmente dovuta la assegnazione all'altro coniuge).

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