Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12444 del 2 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di Ģestorsione contrattualeģ la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceitā soltanto quando č diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero addirittura non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi contra ius, diversi cioč da quelli per cui esso č riconosciuto e tutelato. Al fine della configurazione del reato č dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, č incensurabile in sede di legittimitā.

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