Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 608 del 8 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 304, comma secondo, c.p.p., nel richiamare, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il concetto di complessitą del dibattimento, ha inteso comprendere in tale locuzione non solo la complessitą inerente alla trattazione e alla decisione del processo con riferimento alla esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltą e tutti gli ostacoli di ordine logistico attinenti alla organizzazione dei mezzi e delle strutture necessari per la celebrazione del dibattimento, derivanti, ad esempio, dalla esigenza di tradurre imputati detenuti in luoghi distanti, assicurare la difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, ottenere la presenza di collaboratori di giustizia impegnati anche in altri procedimenti, garantire la incolumitą dei testi e degli stessi collaboratori di giustizia, fare fronte anche ai concomitanti impegni gravanti sui componenti del collegio.

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