(massima n. 1)
Ai fini della punibilitā dell'abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., cosė come modificato dalla L. n. 234/1997, č necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta che corrisponda alle forme tipizzate specificamente dalla norma, cioč la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero l'inottemperanza all'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.