Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4544 del 16 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della punibilità dell'abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., così come modificato dalla L. n. 234/1997, è necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta che corrisponda alle forme tipizzate specificamente dalla norma, cioè la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero l'inottemperanza all'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

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