Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1192 del 29 gennaio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova fattispecie di cui all'art. 323 c.p. introdotta con la legge 16 luglio 1997, n. 234, trova applicazione l'art. 2, comma terzo, c.p., secondo cui il giudice, nella valutazione comparativa della norma abrogata e di quella nuova, disciplinanti la medesima materia dell'abuso funzionale del pubblico ufficiale, deve individuare e applicare quella più favorevole al reo, essendogli inibito di “costruire” una terza disposizione che contenga gli elementi più favorevoli dell'una e dell'altra norma. Al riguardo, non vi è dubbio che la nuova formulazione normativa sia più favorevole al reo, in quanto, a parte il più mite trattamento sanzionatorio, essa riduce grandemente l'area dell'illecito penale rispetto al passato, sia perché l'abuso di ufficio può commettersi ora solo attraverso più limitate condotte (violazione di legge o di regolamento o mancata astensione in caso di interesse proprio o di un congiunto), sia perché la fattispecie è ora strutturata come un reato di evento, che si consuma solo con la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale dell'agente o di altri o di un danno ingiusto di altri. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, non è più richiesto il dolo specifico (fine di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno) ma semplicemente il dolo generico (consapevolezza e volontà di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare un ingiusto danno), mentre l'espressione “intenzionalmente” esclude che l'evento possa essere attribuito all'agente a titolo di dolo eventuale.

(massima n. 2)

In tema di abuso di ufficio, come configurato dalla nuova fattispecie introdotta con la legge 16 luglio 1997, n. 234, la realizzazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, cioè la verificazione dell'evento del reato, è integrata nel momento in cui risulta ampliata la sfera delle situazioni soggettive facenti capo ai destinatari dell'atto amministrativo. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la realizzazione del vantaggio patrimoniale all'atto del rilascio di una concessione edilizia illegittima, produttiva in capo ai beneficiari del diritto ad edificare, a nulla rilevando la realizzazione materiale della costruzione abusiva).

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