Cassazione penale Sez. I sentenza n. 861 del 5 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché la causa di sospensione dei termini della custodia cautelare si basi sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate, ed è pertanto irrilevante la circostanza che la posizione soggettiva di taluni imputati non sia di particolare complessità.

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