Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6453 del 3 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. — inosservanza dei provvedimenti di polizia — č reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente: lo č sicuramente quando la condotta omissiva (in presenza o meno di un termine) protraendosi nel tempo lasci sussistere una situazione non solo antigiuridica ma nella quale permanga l'interesse al rispetto dell'ordine legalmente dato. (Nella fattispecie si trattava di inosservanza all'ordine rivolto ad uno straniero di presentarsi all'autoritā di polizia ed il pretore aveva dichiarato estinto il reato — contestato come commesso il 23 febbraio 1990 — per intervenuta prescrizione. La Suprema Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. osservando che, nel caso concreto, la mancata presentazione da parte del cittadino straniero non poteva considerarsi penalmente rilevante a sette anni di distanza).

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