Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6074 del 21 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Se l'art. 495, secondo comma, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 606, lett. d) dello stesso codice, sancisce il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte «a discarico» sui fatti costituenti oggetto della prova «a carico», il diritto alla controprova, tuttavia, non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile né «a carico» né «a discarico» dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità; deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di «prova decisiva» la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.