Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5363 del 7 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'applicazione dell'art. 650 c.p. — inosservanza dei provvedimenti dell'autoritą — presuppone l'esistenza di un ordine «legalmente dato». La omessa indicazione di un termine per adempiere non incide sulla legalitą del provvedimento. Ed invero, sia che attraverso l'ordine si imponga un obbligo di fare, sia che si imponga l'obbligo di astenersi dal fare, indipendentemente dall'indicazione di un termine, il soggetto dovrą conformare la sua condotta al comando, rispetto al quale, in caso di inottemperanza, la consumazione del reato di natura omissiva permanente inizierą a decorrere dall'inutile scadenza del termine prefissato dall'autoritą e, in difetto, dalla scadenza di quel termine entro il quale ragionevolmente il soggetto sarebbe stato in grado di obbedire, secondo una valutazione discrezionale del giudice che terrą conto del caso concreto e in particolare dell'adempimento richiesto.

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