Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2697 del 21 agosto 1972

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancanza nella sentenza della espressa menzione di una determinata qualificazione del soggetto processuale — sia esso persona fisica o giuridica — nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, non ha alcuna rilevanza ai fini della identificazione del soggetto stesso nel caso in cui non sorga alcuna questione in ordine alla titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

(massima n. 2)

Poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di una norma proibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della sanzione dell'invalidità dell'atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma.

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