Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3000 del 28 marzo 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la valutazione relativa all'accertamento in concreto del superamento dei limiti di tollerabilitā deve essere effettuato con criteri oggettivi riferibili alla sensibilitā media delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori vengono percepiti. Non vi č necessitā, al riguardo, di ricorrere ad una perizia fonometrica, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento, esplicitato con motivazione indenne da vizi logici, che tale superamento vi sia stato.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 659 c.p., č necessario che i lamentati rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi ed a costituire, quindi, per il superamento della normale tollerabilitā, un disturbo per una potenziale pluralitā di persone, ancorché poi non tutte siano state disturbate. (Fattispecie costituita dal latrato notturno di cani).

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