Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7527 del 25 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. — inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità — la legalità dell'ordine impartito dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica non è condizionata dall'apposizione o meno di un preciso termine per adempiere, quando il destinatario debba obbedire alle prescrizioni imposte con il comando entro un termine ragionevolmente ristretto, in considerazione dell'urgenza dettata dai concreti interessi tutelati. (La Corte di cassazione ha enunciato il principio di cui in massima in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Gip presso la pretura nei confronti della titolare di un'attività di vendita al pubblico di gas in bombole che non aveva ottemperato al provvedimento con il quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco — pur senza indicare un termine per l'osservanza delle prescrizioni — le aveva ingiunto di allontanare le bombole di gas detenute nell'esercizio e di sospendere nelle more l'attività. Il Supremo Collegio ha altresì osservato che, nella fattispecie, il provvedimento emesso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco recava l'espressa indicazione del termine per l'osservanza della prima e più urgente prescrizione, e cioè allontanare «immediatamente» le bombole di gas detenute nell'esercizio, e l'imputata dopo alcuni mesi non aveva ancora provveduto in tal senso).

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