Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5023 del 2 settembre 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Il cosiddetto «recesso» del contraente non inadempiente previsto nell'art. 1385 c.c., in tema di caparra confirmatoria, č uno strumento di risoluzione del contratto affidato alla manifestazione di volontą di quella parte e trova condizione di legittimitą solo nell'importanza concreta dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza alcuna astratta limitazione correlata alla natura dell'effetto tipico del contratto a cui si riferisce. La sua efficacia retroattiva (fra le parti) si giustifica in base al principio stabilito dall'art. 1458 c.c., che non distingue fra contratti con effetti reali immediati e contratti con effetti obbligatori strumentali per la produzione degli effetti reali.

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