Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4825 del 9 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra il delitto di estorsione e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, in vista del quale la persona offesa si induce a quell'azione od omissione da cui deriva il conseguimento del profitto ingiusto dell'agente. Si ha truffa aggravata quando il danno non viene prospettato come certo e sicuro, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'imputato, giacché in tal caso l'offeso non è coartato nella sua volontà ma si determina all'azione di omissione in stato di errore.

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