Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4463 del 9 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere discrezionale del giudice di sospendere i termini della custodia cautelare quando si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, c.p.p., lettera a) e qualora il dibattimento sia particolarmente complesso deve, con riguardo a quest'ultima condizione, ritenersi sussistere sia per l'ipotesi in cui la complessitą in questione derivi da esigenze strettamente processuali di approfondimento istruttorio, sia per quella in cui la stessa sia conseguenza di esigenze di carattere logistico. In ogni caso va puntualizzato che la situazione deve essere tale da non consentire, per esigenze istruttorie, di addivenire alla pronuncia della sentenza nel rispetto dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., pur procedendosi nella fissazione delle udienze secondo criteri di normalitą, oppure tale da non consentire, per esigenze logistiche di seguire detti criteri. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che ai fini della sospensione di cui all'art. 304, comma 2, c.p.p. potessero valere, nell'ambito dei problemi organizzativi, solo quelli inerenti alla celebrazione del processo a carico dell'imputato — esempio: traduzione di imputati detenuti in luoghi lontani; necessitą di mezzi particolari per garantire incolumitą di testi e collaboratori — non potendosi invece far ricadere sul medesimo problemi riguardanti pił in generale l'amministrazione della giustizia — esempio: carenza di organico; pendenza di altri processi).

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