Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4308 del 21 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del delitto di estorsione non si richiede che la volontą del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia completamente esclusa, ma che, residuando la possibilitą di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilitą di autodeterminazione sia condizionata in maniera pił o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato; se la minaccia, viceversa, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, cioč in un annullamento di qualsiasi possibilitą di scelta, ed il risultato dell'agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe infatti un vero e proprio «impossessamento» e, conseguentemente, il diverso reato di rapina. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilitą del delitto di estorsione in una fattispecie relativa a minaccia, effettuata dal responsabile di un'azienda del latte ad un fornitore, di escluderlo dalla possibilitą di essere scelto fra le ditte fornitrici dell'azienda stessa se non avesse corrisposto una percentuale sull'importo di uno stipulando contratto).

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