Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2380 del 13 giugno 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve respingersi qualsiasi analogia tra la caparra confirmatoria e la clausola risolutiva espressa, per la differenza che esiste tra la struttura e gli effetti dei due istituti (artt. 1385 e 1456 c.c.). La caparra confirmatoria, infatti, oltre a costituire prova della conclusione del contratto e ad integrare un'anticipata parziale esecuzione della prestazione convenuta, ha natura di sanzione contrattuale, che rafforza il vincolo con una coazione indiretta sul debitore, ed ha anche contenuto risarcitorio anticipato, in quanto dā luogo ad un incremento patrimoniale a favore del contraente adempiente e a carico dell'inadempiente, che tiene luogo del risarcimento del danno conseguente all'inadempimento. La clausola risolutiva espressa, invece, conferisce alla parte il diritto (potestativo) di determinare la risoluzione automatica del contratto per l'inadempimento di una determinata obbligazione, inadempimento la cui importanza ai fini della risoluzione di diritto č stata preventivamente valutata secondo la libera determinazione dei contraenti, sė che il giudice non deve procedere a vagliare l'entitā dell'inadempienza stessa, ma solo a stabilire l'imputabilitā del comportamento relativo.

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