Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1076 del 1 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché le armi giocattolo non espellono proiettili di alcuna specie, provocando soltanto il rumore conseguente all'esplosione delle cartucce a salve e una trascurabile emissione di gas e di fumo dovuti alla combustione della polvere pirica, l'uso improprio e molesto di simili congegni, che non siano stati alterati in guisa di trasformarli in armi vere o da farle apparire tali, può, pertanto, realizzare eventualmente soltanto l'ipotesi criminosa dell'art. 659 c.p., e non già quella prevista dall'art. 674 c.p. (Nella fattispecie, il Pretore aveva ritenuto che il fatto contestato di avere disturbato, mediante l'esplosione di alcuni colpi a salve in luogo pubblico, il riposo delle persone, potesse essere qualificato unicamente come violazione dell'art. 674 c.p., e non già dell'art. 659 c.p.).

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