Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1054 del 1 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo, la valutazione del criterio della normale tollerabilitā va effettuata con parametri riferibili alla media sensibilitā delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre č irrilevante l'eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi.

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