Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10355 del 17 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi configura una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati.

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