Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9767 del 9 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato di cui all'art. 633 c.p. — invasione di terreni o edifici — l'errore sull'altruitā dell'immobile da parte dell'agente, fondato sull'erronea conoscenza della legge civile, non esclude la punibilitā ex art. 47 c.p. e quindi non esclude l'elemento psicologico doloso del reato. Va, infatti, rilevato che ai sensi dell'art. 47 c.p. č legge diversa da quella penale soltanto quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non richiamata implicitamente (o esplicitamente incorporata) in una norma penale. Pertanto deve essere considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa.

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