Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9461 del 2 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p., per stabilire se l'uso di uno strumento sonoro superi il limite della normale tollerabilitą, disturbando il riposo o le occupazioni di un numero indeterminato di persone o anche solo la pił ristretta tranquillitą privata di un numero limitato di persone, occorre procedere ad un rigoroso accertamento tecnico, con la valutazione globale delle circostanze che accompagnano le irradiazioni acustiche nella specifica situazione di tempo e di luogo, non essendo sufficiente l'apprezzamento delle sensazioni e delle reazioni prodotte in alcuni soggetti, escussi come testi. (Fattispecie relativa ad orologio di torre campanaria di una chiesa parrocchiale, con rintocchi ogni quarto d'ora).

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