Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7749 del 11 luglio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autoritā per motivi di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, o igiene, per la sussistenza del reato č necessario che il soggetto sia effettivamente venuto a conoscenza dell'ordine impartito e spetta al giudice dimostrare che colui al quale l'atto č stato indirizzato abbia avuto in concreto la possibilitā di prenderne visione in tempo utile. (Nel caso di specie l'imputato aveva sostenuto che l'invito era stato consegnato alla moglie, con la quale era in lite, e per tale ragione non ne era stato messo a conoscenza, e la Corte ha ritenuto che spettasse al pretore dimostrare che egli avesse avuto la possibilitā in concreto, di venire informato in tempo utile).

(massima n. 2)

In tema di contravvenzioni per inosservanza all'ordine dato dall'autoritā per motivi di giustizia o sicurezza pubblica, ordine pubblico o d'igiene, l'invito a presentarsi deve contenere le ragioni della convocazione, in modo tale da consentire al destinatario un qualche controllo sulla legalitā dello stesso. Per la sussistenza del reato contravvenzionale di inosservanza del provvedimento dell'autoritā č necessario che risulti provata la conoscenza piena e legale del destinatario anche delle ragioni per le quali č stato emanato.

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