Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5801 del 20 maggio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., in quanto norma penale «in bianco» di carattere sussidiario, è utilmente richiamabile solo nelle ipotesi in cui la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una norma giuridica ovvero da un provvedimento dell'autorità non trovi in una norma di legge una sua specifica sanzione, la quale, propriamente intesa come reazione apprestata dall'ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell'obbligatorietà né quello penale, ben potendo essere di natura amministrativa o processuale. (Nella specie la corte ha escluso l'applicabilità della norma suddetta alla violazione degli obblighi imposti al minore dal provvedimento giudiziale dispositivo del collocamento in comunità, ex art. 22, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che trova la sua specifica sanzione nell'ordinamento processuale minorile con l'inasprimento della misura cautelare).

(massima n. 2)

Al fine della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., non può essere considerata quale inosservanza di un provvedimento «dato per ragioni di giustizia» la violazione, da parte del minore, degli obblighi prescritti con l'ordinanza dispositiva del collocamento in comunità adottata ex art. 22, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488; i provvedimenti presi in considerazione dalla norma in esame, infatti, sono quelli oggettivamente amministrativi, pur se emanati per motivi genericamente inerenti a un'attività diretta a scopi di giustizia, aventi come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare direttamente nei rapporti esterni all'attività del giudice: fra tali provvedimenti non possono ricomprendersi quelli tipici di quest'ultimo (sentenza, ordinanza, decreto), che non riguardano direttamente un interesse generale o, anche se lo riguardano, non concernono quell'ordine pubblico in senso lato che costituisce l'oggetto, sia pure residuale, della tutela apprestata dall'ipotesi contravvenzionale de qua.

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