Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4644 del 19 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, č da escludere, anche in materia di libertā personale, la deducibilitā con il ricorso per cassazione del vizio di travisamento del fatto e, quindi, di ragioni attinenti alla individuazione, alla cernita, alla valutazione dei fatti processuali. Il vizio di motivazione č circoscritto nel nuovo rito alla manifesta illogicitā che risulti dal testo del provvedimento impugnato con la conseguenza che il potere dovere di cognizione della Corte di cassazione č limitato all'esame della struttura logica del documento con esclusione di verifiche degli atti del procedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.