Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3769 del 31 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice incompetente, investito da impugnazione erroneamente qualificata (nella specie «appello» in luogo di «ricorso per cassazione») e a lui mal proposta non deve pronunciare sentenza d'inammissibilitą dell'impugnazione stessa, ma, dopo aver correttamente qualificato il mezzo di gravame, č tenuto, a norma dell'art. 568, quinto comma, c.p.p., a trasmettere gli atti al giudice competente.

(massima n. 2)

Ai fini della ravvisabilitą della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. si richiede la specificazione della «ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene» per cui il provvedimento viene emesso, ma non invece della disposizione penale che il giudice sarebbe chiamato ad applicare per effetto dell'inosservanza del provvedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.