Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3764 del 31 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ipotesi criminosa di cui al comma 2 dell'art. 659 c.p. — del tutto autonoma rispetto a quella del comma 1 — si realizza quando il disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone consegue all'esercizio di un mestiere rumoroso di per sè e risultino violate le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità che la disciplinano. Da tale ipotesi va concettualmente distinta quella — sostanzialmente diversa — del mestiere di per sè non rumoroso che comporti, però, in modo continuativo o saltuario, l'impiego di mezzi rumorosi: in tal caso, quando in concreto vi sia una lesione del bene giuridico tutelato trova applicazione non il secondo, bensì il comma 1, della norma in esame. (Fattispecie in tema di impiego, in ore anche notturne, di «cannoni antipassero» a protezione di frutteti).

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