Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1730 del 10 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), non occorre l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la volontarietą della condotta desunta da obiettive circostanze. (Fattispecie relativa alla detenzione presso l'abitazione di numerosi cani di grossa taglia e di pappagalli, che producevano latrati, guaiti e strepiti in ogni ora del giorno e della notte).

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