Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2541 del 27 giugno 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La decisione di rigetto della domanda di riduzione della penale deve essere sorretta da specifica ed esauriente analisi e valutazione degli elementi della fattispecie, e pertanto deve ritenersi insufficiente la motivazione che faccia riferimento generico all'interesse del creditore, all'entità della prestazione (dato che questa può bastare a spiegare la pattuizione, ma non la misura, della penale) ed all'accettazione del debitore (dato che una penale non è equa solo perché è stata convenuta).

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