Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1311 del 4 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme di comportamento dettate dal codice stradale tutelano in generale oltre che il traffico in atto, la possibilitą di utilizzo della rete viaria da parte di tutti i cittadini, e cosģ anche dei singoli proprietari frontisti, che, sussistendone i presupposti, hanno diritto di accedere alla propria proprietą, e di non essere limitati da veicoli in circolazione, ma utilizzanti la strada per parcheggio, in maniera illecita. Ne consegue che sussistono i presupposti di legittimitą dell'ordine di rimozione di un'auto che impedisca l'accesso ad una proprietą privata, impartito da un vigile urbano; e l'inosservanza del relativo provvedimento dą luogo alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.

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