Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9093 del 6 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In virtù della nuova formula adottata nel codice del 1988 in tema di vizio di motivazione, alla Corte di cassazione, quando venga prospettata questa lamentela, è assolutamente inibito il riesame dell'incartamento processuale, L'indagine, anche con riferimento al travisamento, va condotta unicamente sul testo della sentenza impugnata. L'obbligo del giudice del merito di evidenziare con completezza ed in modo dettagliato il fatto è divenuto pertanto ancora più penetrante, poiché questa esposizione è l'unico mezzo consentito al giudice di legittimità per valutare la congruità e la logicità della motivazione e per evincere, con chiarezza ed in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.

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