Cassazione penale Sez. I sentenza n. 712 del 26 gennaio 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di applicabilità dell'art. 659 c.p., deve escludersi che nella eventualità nella quale il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone sia conseguenza di attività rumorosa esercitata dalla stessa pubblica amministrazione, si versi in ipotesi di discrezionalità di questa e perciò in campo che sarebbe sottratto al sindacato del giudice ordinario. Ciò perché non viene in questione la valutazione dell'uso del potere discrezionale della amministrazione pubblica in relazione al pubblico interesse, trattandosi, invece, di accertare se la persona fisica che rappresenta l'organo, nell'esercitare il suo potere, anche se conformemente alle prescrizioni dell'amministrazione di appartenenza, abbia o meno improntato il suo comportamento alle prescrizioni dettate a protezione dell'interesse protetto dalla norma penale.

(massima n. 2)

La disposizione dettata dal secondo comma, dell'art. 659, c.p., è una norma incompleta dovendo necessariamente integrarsi il precetto in essa contenuto con prescrizioni di leggi diverse o di provvedimenti amministrativi diretti a regolamentare le modalità di esercizio delle attività di lavoro rumorose, conseguendone che questo non sarà penalmente illecito nella assenza di tali dettami, non ponendosi in tale caso la condotta dell'agente in violazione a specifiche prescrizioni.

(massima n. 3)

In materia di esercizio di professioni rumorose con il termine «professione» di cui al secondo comma, dell'art. 659, c.p., si è inteso indicare qualsiasi esplicazione di attività lavorativa individuale o di impresa collettiva non specificatamente manuale con esclusione di quella esercitata per mero diletto configurandosi in tale ultima eventualità, nel caso di disturbo provocato a causa di essa, la responsabilità ai sensi del primo comma, del medesimo articolo. Nell'evenienza, poi, che la attività sia della pubblica amministrazione, la persona fisica alla quale deve farsi risalire la responsabilità della regolamentazione dell'esercizio dell'attività rumorosa in contrasto con le disposizioni di legge o regolamento richiamate dal secondo comma, dello stesso articolo, diviene di fatto concorrente nell'esercizio professionale e quindi destinatario delle sanzioni che tendono a reprimere la condotta illecita ivi prevista.

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