Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5333 del 26 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la prescrizione costituisce un'ipotesi di rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva la sua operatività va verificata con riferimento all'azione penale esercitata per il reato che — nelle sue componenti essenziali ed accessorie — abbia ricevuto la qualifica definitiva; non, quindi — ove intervengano statuizioni innovative dell'accusa genetica, rilevanti ai fini del tempo necessario al maturarsi della prescrizione — con riguardo al fatto storico che ha determinato la formulazione dell'imputazione. E ciò anche considerando la funzione delle cause interruttive del decorso della prescrizione, connaturate alla logica stessa dell'istituto, quale manifestazione dell'interesse dello Stato alla punizione del reato, un interesse da rapportare necessariamente — condizionato come esso appare al disvalore del fatto — alla decisione ritenuta in sentenza. Ne deriva che il compimento del termine di prescrizione di un reato in data anteriore alla emissione del decreto di citazione a giudizio non può mai considerarsi un fatto sopravvenuto alla condanna, trattandosi di un evento ad essa anteriore che la decisione di merito si limita a verificare utilizzando gli strumenti più articolati e complessi propri della fase del giudizio, il cui epilogo si sostanzia, per il profilo riguardante la valutazione retrospettiva delle vicende cronologiche, in un atto di accertamento costitutivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha statuito che, nel caso in cui il giudice conceda le attenuanti generiche dichiarando la loro equivalenza con la contestata aggravante, i termini di prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato ritenuto in sentenza e non a quello originariamente contestato: un'operazione da utilizzare, non soltanto ai fini della individuazione della distanza cronologica concretamente esistente fra tempus commissi delicti e sentenza di condanna, ma anche allo scopo di verificare la susseguente efficacia di un atto interruttivo allorché l'imputazione originaria venga ad essere adottata — ed eventualmente ridotta quanto alla sua valenza antisociale — alle esigenze teologiche proprie della decisione di merito).

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