Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5134 del 26 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą della contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. non solo la mancanza di un termine per adempiere non elide la legalitą di un provvedimento dato dall'autoritą, ma anche che trattandosi di provvedimento emanato per ordine pubblico e, congiuntamente, per ragioni di giustizia, esso deve essere osservato immediatamente e senza ingiustificato ritardo. Ne consegue che in tal caso la mancata osservanza del provvedimento integra la fattispecie prevista dall'art. 650 c.p. essendo conforme alla situazione presupposta da tale disposizione, tanto pił se vi č stato anche un aperto sollecito da parte dell'autoritą, e se il soggetto non ha, neppure tardivamente, adempiuto all'ordine. In tal caso č ancor pił irrilevante la carenza di un termine per adempiere a fronte della totale inosservanza dell'ordine ricevuto a distanza di notevole lasso di tempo dall'avvenuto provvedimento.

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