Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47 del 5 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estorsione è da ritenersi verificata la consumazione del reato allorché l'estorsore, nonostante il servizio di rafforzamento predisposto dalla polizia, riesca ad impossessarsi, anche per un breve lasso di tempo, della somma di denaro messa a sua disposizione dal soggetto passivo della violenza o della minaccia. Quindi, anche se la consegna del denaro si svolge sotto la vigilanza della polizia e l'estorsore resti nel possesso del denaro per pochi istanti, non si verte in tema di tentativo perché il delitto deve ritenersi consumato, in quanto tale reato si realizza nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale.

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