Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34 del 1 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La legalitā dell'ordine di presentazione impartito dall'autoritā (nella specie per ragioni di sicurezza pubblica) non č condizionata dall'apposizione o meno di un preciso termine per adempiere. Risulta quindi configurabile la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. quando, pur in assenza di detto termine, la volontā di non adempiere sia desumibile da comportamenti sintomatici inequivocabilmente assimilabili ad un espresso rifiuto quali, ad esempio, la mancata risposta ai ripetuti inviti dell'autoritā ed il tempo trascorso. (Nella specie l'invito, notificato una prima volta senza esito e rinnovato due mesi dopo, era poi rimasto ancora senza riscontro per oltre sei mesi, fino a che il destinatario era stato denunciato all'A.G.).

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