Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28 del 3 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioč tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari — ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento — gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'ereditā, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che č composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'ereditā; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontā espressa dai medesimi.

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