Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1709 del 13 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di motivazione, a norma dell'art. 606 lett. e) c.p.p., è valutabile in cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, il che significa che deve «mancare» del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio, comportante controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali. Esula dai poteri della Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

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