Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7954 del 10 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta accertati, da un lato, la natura obiettivamente rumorosa di una determinata attivitā lavorativa e, dall'altra, la inosservanza delle prescrizioni che ne regolano l'esercizio, č irrilevante, ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 659 comma secondo c.p., l'indagine circa l'intensitā e la tollerabilitā o meno, in concreto, dei rumori. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, č stata affermata la sussistenza del reato con riguardo all'esercizio, in ora non consentita, di un frantoio oleario funzionante con motore elettrico che muoveva la macina e il nastro trasportatore).

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