Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6928 del 11 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Tra le due distinte ipotesi contravvenzionali previste dall'art. 659 c.p. è ammissibile il concorso; tuttavia perché l'esercizio di una professione o di un mestiere, rumoroso per sé stesso, possa configurare il reato di disturbo arrecato con mezzi non aventi riferimento all'esercizio di professioni o mestieri, deve essere realizzato con abuso dell'agente. Solo l'abuso, e cioè l'aggiunta di rumori che siano eccedenti quelli che sono propri dell'ordinario esercizio della professione o del mestiere, è punibile a norma della prima parte del suddetto art. 659 c.p., ma non il disturbo causato dall'esercizio di un'attività atta di per sé a disturbare, perché questa è illegittima solo in quanto esercitata contro le disposizioni di legge o le prescrizioni amministrative.

(massima n. 2)

L'art. 659 c.p. prevede due ipotesi che costituiscono distinti titoli di reato: la prima è costituita dal fatto di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone; l'altra consiste nell'esercitare una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autorità. In quest'ultima ipotesi l'evento perturbante è presunto iuris et de iure, sulla base del solo esercizio irregolare della professione o del mestiere per sé stesso rumoroso, e cioè in quanto attuata contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità, sicché se non esistono nel caso concreto norme giuridiche o legittimi atti amministrativi che disciplinano l'esercizio di una determinata professione o di un determinato mestiere rumoroso, la produzione di rumori per la necessità di tale professione o mestiere non è punibile, pur se ne derivi disturbo alla quiete pubblica.

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