Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12013 del 3 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

La clausola penale con cui le parti, nell'esercizio della libertā di autodeterminazione patrimoniale loro riconosciuta dall'ordinamento, fissino la misura degli interessi moratori al di sotto di quella legale, non č affetta da nullitā per contrarietā all'ordine pubblico economico, purché per effetto della clausola il risarcimento preconcordato del danno non si riveli a tal punto irrisorio da escludere o limitare la responsabilitā del debitore in caso di dolo o colpa grave.

(massima n. 2)

La clausola penale, configurando atta liquidazione preventiva e omnicomprensiva del danno da inadempimento, concordata al fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno stesso, č sempre suscettibile di deroga, sia in senso quantitativo, che in senso qualitativo, per cui č configurabile un patto circa l'ulteriore risarcibilitā di un determinato tipo di danno, non compreso nella penale e quindi in aggiunta alla stessa, ma č a tal fine indispensabile una esplicita pattuizione.

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