Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1252 del 5 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 650 c.p. č costituito dalla inosservanza di ogni ordine o provvedimento legalmente dati, cioč previsti e/o consentiti da norma giuridica, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene. Le «ragioni di giustizia» vanno, poi, identificate in tutti i motivi riferibili non solo all'attivitą giurisdizionale svolta dai giudici, ma anche all'attuazione del diritto obiettivo ad opera del P.M. o della polizia giudiziaria.

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